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Non fruiscono del regime agevolato i frontalieri che lavorano in SAGL a ristretta base partecipativa

/ REDAZIONE

Giovedì, 17 ottobre 2024

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Con la risposta al question time n. 5-02237 è stato chiarito che non possono fruire del regime agevolato per i frontalieri in Svizzera i soggetti residenti in Italia che detengono partecipazioni qualificate nelle Società a garanzia limitata (SAGL) e svolgono un’attività lavorativa presso le stesse SAGL, mancando, in capo agli stessi, i requisiti per essere qualificati come lavoratori dipendenti.

Nel caso di specie, la contestazione dell’assenza di un effettivo rapporto di subordinazione tra la società svizzera a ristretta base azionaria e il socio italiano si fonda sul disposto dell’art. 49 comma 1 del TUIR ai sensi del quale, per la configurazione del reddito da lavoro dipendente, la prestazione di lavoro va effettuata non solo alle dipendenze ma anche sotto l’effettiva direzione di altri soggetti. Tale rapporto di subordinazione non sussiste tra socio e società se il socio ha, in conseguenza della quota di partecipazione al capitale sociale, poteri tali da incidere sulla nomina e revoca degli amministratori. La riqualificazione del rapporto non configura una violazione del principio di non discriminazione di cui all’art. 25 paragrafo 1 della Convenzione Italia-Svizzera.

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