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Nell’imposta sui servizi digitali discrimine tra marketplace e vendita in proprio

Prime sentenze di merito che riconoscono i rimborsi in assenza della funzione di collegamento della piattaforma

/ Giuseppe D’AMICO e Ana Paula PAVANELLO

Mercoledì, 5 agosto 2026

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Con la sentenza n. 292/1/26, la C.G.T. I Milano ha accolto il ricorso di una società attiva nel commercio di capi di abbigliamento tramite il canale on line contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della digital services tax (DST) versata per le annualità 2020, 2021 e 2022.
La controversia riguarda l’ambito applicativo della DST e, in particolare, il discrimine tra l’attività di intermediazione svolta tramite un marketplace e la vendita on line effettuata direttamente dal gestore della piattaforma.

Nel modello marketplace, non oggetto dell’istanza di rimborso, il cliente concludeva l’acquisto con il venditore presente sulla piattaforma, mentre il gestore percepiva una commissione per il servizio di intermediazione; per tali ricavi la società aveva riconosciuto la debenza della DST.
L’istanza di rimborso riguardava, invece, i ricavi derivanti dalle vendite effettuate sulla base di contratti di conto vendita stipulati con i fornitori.

La questione verte sull’interpretazione dell’art. 1 comma 37 lett. b) della L. 145/2018, che assoggetta a DST i ricavi derivanti dalla messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di entrare in contatto e interagire tra loro. L’imposta non colpisce qualsiasi attività di commercio elettronico, ma solo i servizi digitali nei quali la piattaforma svolge una funzione di collegamento tra una pluralità di utenti.

Nel caso in esame, la Corte ha ricondotto i rapporti con i fornitori al contratto estimatorio ex art. 1556 c.c. La società acquistava il bene solo a seguito dell’ordine del cliente e concludeva direttamente con quest’ultimo il contratto di vendita. Il cliente, pertanto, non entrava in contatto con il fornitore né con altri utenti della piattaforma.

Secondo i giudici, per le operazioni in conto vendita, il sito costituiva il canale attraverso il quale la società vendeva i prodotti in proprio, e non lo strumento mediante il quale veniva facilitata una transazione tra il cliente e un distinto fornitore. Non risultava, quindi, integrato il servizio digitale previsto dall’art. 1 comma 37 lett. b) della L. 145/2018.
Secondo il Collegio, un’interfaccia non assume natura “multilaterale” per il solo fatto di ospitare prodotti provenienti da più fornitori, ma è necessario che essa metta effettivamente in relazione una pluralità di utenti. Quando, invece, il gestore interviene direttamente quale venditore nei confronti del cliente finale, la piattaforma costituisce il semplice canale attraverso cui viene esercitata l’attività commerciale e difetta il servizio di intermediazione richiesto dalla disciplina della DST.

La decisione propone quindi un criterio di qualificazione fondato sulla funzione economico-giuridica concretamente svolta dalla piattaforma, verificando se essa favorisca l’interazione tra utenti ovvero intervenga direttamente nel rapporto di compravendita.

Tali elementi sono rilevanti anche sotto il profilo economico. La proposta di direttiva COM(2018) 148 final, alla quale si ispira la disciplina nazionale, evidenzia che il servizio imponibile consiste nella messa a disposizione di un’interfaccia digitale idonea a consentire l’interazione tra utenti, valorizzando il contributo di questi ultimi alla creazione del valore economico della piattaforma; essa indica, conseguentemente, che la distinzione va operata considerando la sostanza giuridica ed economica dell’operazione e individua, tra i possibili indici dell’intermediazione, l’assenza di un significativo rischio di inventario in capo al gestore o la fissazione effettiva del prezzo da parte del terzo.

L’attenzione rivolta alla funzione economica della piattaforma appare coerente con la ratio della proposta europea, che individua nei modelli digitali fondati sull’interazione tra utenti il principale fenomeno economico cui indirizzare il prelievo.
Nello stesso senso, la circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2021 distingue l’intermediario formale da quello sostanziale.
L’assunzione della veste di venditore nel contratto con il cliente non è dunque, da sola, sufficiente a escludere la DST: occorre verificare chi eserciti le funzioni commerciali essenziali e chi sopporti concretamente i rischi dell’operazione.

La pronuncia evidenzia inoltre che la medesima impresa può svolgere, attraverso lo stesso sito, attività fiscalmente differenti.
Ne consegue che il medesimo operatore può risultare, con riferimento a distinti flussi di ricavi generati attraverso la medesima infrastruttura digitale, contemporaneamente soggetto passivo della DST per alcune attività ed estraneo al tributo per altre, imponendo una ricostruzione analitica dei singoli modelli di business adottati.
La pronuncia assume rilievo in un contesto nel quale risultano ancora limitati i precedenti giurisprudenziali in materia di DST, contribuendo a delineare i criteri interpretativi del presupposto oggettivo dell’imposta.

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