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Incentivo all’esodo versato dalla cessionaria non detraibile dal risarcimento per illegittima cessione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 5 agosto 2026

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La Cassazione si è un’altra volta pronunciata, con l’ordinanza n. 24350/2026, sulla detraibilità delle somme versate al lavoratore dalla cessionaria, sulla base di un accordo conciliativo, da quanto percepito a titolo di risarcimento del danno dalla cedente per essere stato illegittimamente ceduto.

La questione non è nuova, dato che con la pronuncia n. 4665/2026 era stato statuito che dall’importo spettante al lavoratore per effetto del mancato ripristino del rapporto da parte della cedente non è detraibile l’importo riconosciutogli a titolo di incentivo all’esodo per effetto di un accordo conciliativo concluso con la cessionaria. Tale conciliazione trae, infatti, origine non nella cessione illegittima del ramo di azienda, dunque nel fatto generatore del danno, ma nella procedura di mobilità attivata dalla cessionaria stessa (si veda “Incentivo all’esodo dalla cessionaria non detraibile dal credito vantato verso la cedente” del 4 marzo 2026).

Il medesimo principio è stato applicato con l’ordinanza n. 24350/2026, con cui si è nuovamente affermato che il vantaggio rappresentato dall’incentivo all’esodo non ha origine dallo stesso fatto causativo del danno, quindi dall’illegittima cessione; in tali ipotesi, dunque, non può operare il principio della compensatio lucri cum damno, che presuppone un unico fatto generatore del danno e del lucro.

La Cassazione conclude pertanto affermando che, mentre quanto percepito dal lavoratore nello svolgimento del rapporto con la cessionaria ha natura compensativa del danno arrecato dall’illegittima cessione, l’incentivo all’esodo è corrisposto per compensare il danno derivante dalla risoluzione del rapporto con la cessionaria e non ha alcuna relazione causale con la precedente cessione. Tale incentivo, dunque, non è detraibile a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno patito per l’illegittima cessione.

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