Si moltiplicano le questioni sulla titolarità effettiva rimesse alla Corte di Giustizia Ue
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 8245/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue i seguenti quesiti in materia di titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine:
- se l’art. 31 par. 4 della direttiva 2015/849/Ue – laddove consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine – sia compatibile con le norme della Carta dei diritti fondamentali (artt. 7 e 8), nonché della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 8), nella parte in cui consente l’accesso in ogni caso a qualunque persona fisica o giuridica “che possa dimostrare un legittimo interesse” senza precisare e delimitare la nozione stessa di “legittimo interesse”, ma rimettendone la definizione alla piena discrezionalità degli Stati membri, così determinando il rischio di perimetrazioni eccessivamente estese dell’ambito soggettivo di azionabilità dell’accesso, potenzialmente lesive degli evocati diritti fondamentali della persona;
- se le garanzie previste dall’art. 31 par. 7-bis della direttiva 2015/849/Ue, relative al diritto a un ricorso amministrativo contro una decisione che deroga (in presenza di circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale) all’accesso limitato di cui al par. 4, considerate le tutele offerte dall’art. 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali, nonché dall’art. 6 della CEDU, siano compatibili con gli artt. 6 e 7 del DM 55/2022, nella parte in cui conferiscono a un organo amministrativo non giurisdizionale, quale è la Camera di commercio, il potere di esprimersi determinando l’irreversibile effetto dell’ostensione dei dati e prevedendo solo in una fase successiva il diritto a un ricorso giurisdizionale azionabile dal titolare effettivo.
Tali quesiti si aggiungono a quelli rimessi alla Corte di Giustizia Ue con l’ordinanza n. 8248/2024 (si veda “Il registro dei titolari effettivi rimane in stand by” di ieri).
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