Finanza esterna tutelata con le misure cautelari
Le misure protettive possono essere estese anche ai terzi garanti del debitore
La funzione delle misure protettive e cautelari, come si evince dagli artt. 2 lett. p) e q), 54 commi 1, 55 commi 4 e 5 del DLgs. 14/2019 (CCII), nonché dall’art. 6 par. 1 e dal considerando n. 32 della Direttiva Ue 2019/1023, è quella di:
- favorire il buon esito delle negoziazioni finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza e alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione;
- assicurare, in via provvisoria, gli effetti dello strumento prescelto.
Ai fini della conferma delle misure protettive tipiche, ex art. 55 comma 3 del CCII, e ai fini della concessione di misure atipiche e cautelari, il tribunale deve positivamente accertare la strumentalità tra i provvedimenti richiesti dal debitore e le trattative con le parti interessate dal piano di ristrutturazione, ovvero la soluzione della crisi prescelta (Trib. Busto Arsizio 16 Gennaio 2025 e Trib. Arezzo 9 dicembre 2024).
La concessione di un provvedimento di natura cautelare è condizionata anche al riscontro dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Muovendo da tali presupposti, il Tribunale di Nola del 17 aprile 2026 ha accolto una richiesta di adozione della misura cautelare, nell’ambito di un procedimento di regolazione della crisi della società, consistente nell’estensione degli effetti protettivi (favorevoli alla debitrice) anche ai soci garanti, sussistendone i presupposti di legge.
Si osserva in particolare che, nella specie, la volontà della compagine sociale di mettere a disposizione la finanza esterna in modo equivalente al valore di liquidazione dei beni di cui i soci si erano dichiarati titolari e per i quali avevano invocato la protezione cautelare consentiva di constatare la serietà dell’impegno e induceva ad affermare che la misura cautelare richiesta fosse strumentale al progetto concordatario e alla migliore soddisfazione dei creditori, in primis quelli privi di garanzie personali.
Si apprende, in punto di fatto, inoltre, che la società non disponeva di beni di apprezzabile valore, pertanto la proposta concordataria che prevedeva l’apporto di finanza esterna risultava più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Le misure cautelari non apparivano eccessivamente sproporzionate rispetto al pregiudizio verso i creditori, stante la temporaneità delle stesse e la funzionalità alla predisposizione di una proposta di risoluzione della crisi in grado di soddisfare le esigenze dei creditori.
Nell’ottica di attuare un equo bilanciamento dei rispettivi interessi, i giudici hanno comunque ritenuto necessario fissare un termine di durata delle misure cautelari pari a quello residuo delle misure protettive concesse in favore della società, in modo da monitorare in tempi brevi la concretezza dell’impegno assunto e la concreta evoluzione dell’offerta.
Circa la possibilità di estendere le misure protettive in favore dei terzi garanti, invece, la giurisprudenza più recente (Trib. di Brescia 17 aprile 2025) ha offerto una soluzione positiva, qualora sia dimostrato che le azioni esecutive nei confronti dei medesimi garanti pregiudichino il buon esito del piano di risanamento, trattandosi di coobbligati per obbligazioni connesse e solidali. Le misure protettive non hanno carattere meramente difensivo, ma strumentale al risanamento dell’impresa; la loro estensione ai garanti è giustificata, infatti, dalla necessità di evitare il depauperamento di asset strategici o la disarticolazione del patrimonio utile alla realizzazione del piano.
Sul tema, inoltre, il Tribunale di Modena 8 marzo 2025 ha statuito come la misura avente a oggetto lo stay of executions nei confronti del garante abbia natura essenzialmente cautelare (e non protettiva, nemmeno “atipica”, non sussistendo tale genus nell’ambito della CNC, diversamente da quanto avviene con riferimento agli “strumenti” ex art. 54 comma 2 terzo periodo del CCII).
Il periculum insito nella concreta aggressione “particolare” al patrimonio del garante, da parte di un creditore coinvolto insieme agli altri nella CNC, consiste nel possibile pregiudizio alle ragioni degli altri, tutte le volte in cui il garante si sia impegnato a intervenire con ulteriori risorse destinate al risanamento.
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