Obbligo di pagamento delle imposte correlate alla successione per il curatore dell’eredità giacente
Con l’ordinanza n. 27081, pubblicata ieri, la Suprema Corte, aderendo ai principi già espressi dalla Cassazione 15 luglio 2009 n. 16428, ha affermato che il curatore dell’eredità giacente deve considerarsi un responsabile d’imposta per i tributi dovuti dall’eredità giacente, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.
Le conclusioni esposte sono suffragate dai seguenti dati normativi:
- gli artt. 28 comma 2 e 31 del DLgs. 346/90, che annoverano il curatore dell’eredità giacente tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione;
- l’art. 36 comma 3 del DLgs. 346/90, in base al quale “Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.
Da quanto sopra, la Cassazione ha dedotto che, essendo il curatore dell’eredità giacente tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, e considerato che a detto adempimento si lega l’individuazione dei soggetti coobbligati al pagamento delle imposte correlate alla successione, il curatore risponde dei tributi inerenti all’eredità giacente nei limiti del valore dei beni posseduti (e non con le proprie personali sostanze).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941