Chiarimenti dell’INPS sulla retribuzione teorica per la malattia dei marittimi
Con il messaggio n. 3456, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito all’indennità giornaliera di malattia per i lavoratori marittimi, rivista in ultimo dall’art. 1 comma 156 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Con l’occasione, sono state fornite indicazioni circa la coerente esposizione tra l’elemento “retribuzione teorica” – utilizzato per determinare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG) – e l’elemento “retribuzione imponibile” nel flusso UniEmens.
Sul punto, l’INPS ricorda che concorrono a determinare la RMGG le componenti retributive ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile, mentre dalla “retribuzione teorica” sono escluse le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro nonostante l’evento di malattia.
Poiché l’indennità di malattia è determinata sulla base della retribuzione persa, non sono utili, anche se assoggettate a contribuzione, le voci retributive corrisposte dal datore di lavoro anche in presenza dell’evento di malattia (ad esempio, l’indennità sostitutiva del preavviso). Con riferimento al caso specifico dell’indennità sostitutiva dei riposi compensativi, l’INPS precisa che costituisce retribuzione imponibile – in quanto non presente tra le voci ex art. 51 comma 2 del TUIR – da indicare nell’elemento “imponibile” del flusso UniEmens in misura pari alle giornate “maturate” nel relativo mese di riferimento.
Invece, ai fini della “retribuzione teorica” per il calcolo delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi, tale indennità sostitutiva è utile se costituisce componente retributiva normalmente presente nella retribuzione mensile per la fruizione dei periodi di riposo compensativo, indipendente dal momento di effettiva corresponsione.
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