ACCEDI
Martedì, 17 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

È cessione d’azienda il trasferimento degli impianti di distribuzione di gas al gestore entrante

/ REDAZIONE

Sabato, 19 ottobre 2024

x
STAMPA

Il trasferimento degli impianti di distribuzione del gas naturale dal gestore uscente a quello entrante, aggiudicatario del bando di gara emanato da un Comune, che preveda, tra l’altro, il subentro nei contratti per lo svolgimento del servizio e l’assunzione del personale dipendente a esso inerente, costituisce cessione di azienda e, come tale, non è soggetto a IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. d) del DPR 633/72.
È questo, in estrema sintesi, il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 207, pubblicata ieri, in cui l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio precedente orientamento (risposta a interpello 8 novembre 2023 n. 455).

L’Amministrazione finanziaria ha ribadito che gli elementi che contraddistinguono un complesso aziendale sono costituiti:
- dalla possibile prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario, grazie a un complesso di beni materiali e immateriali che consenta di svolgere “un’attività economica autonoma e attuale” (cfr. anche Corte di Giustizia 27 novembre 2003 causa C-497/01
- dal mantenimento della “identità funzionale” del complesso dei beni anche successivamente al trasferimento degli stessi (la Corte di Giustizia 10 novembre 2011 causa C-444/10, al punto 25, precisa che il complesso degli elementi trasferiti deve essere “sufficiente per consentire la prosecuzione di un’attività economica autonoma”).

Nel caso di specie emerge che il trasferimento non ha avuto a oggetto singoli beni strumentali, bensì una “universitas” di beni e rapporti giuridici destinata, “in via univoca ed esclusiva”, all’esercizio dell’attività di distribuzione del gas naturale in un determinato ambito territoriale. In base ai riscontri effettuati, è emerso, tra l’altro, che non si è verificata una “netta discontinuità” tra la posizione del gestore entrante e quella del gestore uscente.
Da ciò consegue l’irrilevanza dell’operazione ai fini IVA e il suo assoggettamento a imposta di registro.

TORNA SU