Eccezione di prescrizione per le imposte non integrabile con sanzioni e interessi
La prescrizione è un diritto disponibile e va censurata dal contribuente
Il giudice dell’appello, in base a quanto previsto dall’art. 57 del DLgs. 546/92, deve essere chiamato a valutare domande ed eccezioni già messe in luce dalle parti in primo grado, nei limiti del “devoluto”.
Si tratta di un accorgimento perlopiù rivolto al contribuente e che, apparentemente, soffre di un’unica eccezione ai sensi dell’art. 24 del DLgs. 546/92, disposizione che ammette l’integrazione dei motivi in caso di deposito di documenti non conosciuti a opera della controparte. Sull’opposto versante, la parte pubblica è destinataria del divieto di nuove eccezioni, che, se proposte, sono inammissibili.
Il divieto di domande nuove non si applica quando la domanda o l’eccezione riguarda una questione rilevabile d’ufficio.
Un tipico ...