Differenza da recesso indeducibile per le srl
Lo ha stabilito la Suprema Corte nel presupposto che la stessa non sia imputata a Conto economico
Con l’ordinanza n. 27460/2024 depositata ieri, la Cassazione ha stabilito il principio di diritto per cui la “differenza da recesso” che si origina all’atto del recesso di un socio da una società di capitali (nella fattispecie, una srl) si qualifica come una remunerazione, un’anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, rientrante nella previsione di indeducibilità di cui all’art. 109 comma 9 lett. a) del TUIR. Secondo la Suprema Corte, ciò è desumibile dall’espresso richiamo che tale norma opera all’art. 44 del TUIR ed è confermato dall’art. 47 comma 7 del TUIR, ai sensi del quale le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo
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