Al curatore compete la difesa processuale nei giudizi tributari
L’assunzione dell’incarico deve essere funzionale a ottenere un risparmio per la procedura
Aperta la liquidazione giudiziale, il debitore perde la disponibilità del proprio patrimonio e allo spossessamento si accompagna il trasferimento al curatore dei poteri inerenti la tutela giudiziale dei beni. Infatti, il curatore sostituisce il debitore nei giudizi, anche in corso, concernenti i rapporti di diritto patrimoniale, poiché quest’ultimo perde, per essi, la legitimatio ad processum attiva e passiva e, conseguentemente, anche la possibilità di spiegare intervento, sia volontario che coatto, nel giudizio.
La legittimazione processuale del debitore permane, invece, piena ed esclusiva per le azioni inerenti i beni esclusi dall’attivo concorsuale, per i diritti personali, per le azioni correlate alla liquidazione giudiziale (tra cui i reclami contro l’apertura della procedura
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