Adesione ai PVC valida anche senza il modello ufficiale
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 27705 di ieri, sancisce che la comunicazione di adesione ai PVC ex “vecchio” art. 5-bis del DLgs. 218/97 è valida quand’anche avvenuta senza l’utilizzo del modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 3 agosto 2009.
Non c’è ragione di dichiarare inammissibile la domanda nella misura in cui dalla stessa emergano la volontà di aderire e i requisiti richiesti dalla norma.
Solo l’art. 4.1 del provvedimento indicato prevede che l’uso del modello sia a pena di nullità, ma una previsione in questo senso dovrebbe provenire da una fonte primaria.
Le conclusioni a cui è pervenuta la Corte, a maggior ragione, devono valere per l’adesione ai verbali ex “nuovo” art. 5-quater del DLgs. 218/97.
Premesso che non vi è ragione per non usare il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, si evidenzia che il medesimo non è stato nemmeno approvato con provvedimento ufficiale ma semplicemente messo a disposizione sul sito per agevolare i contribuenti.
Ovviamente, ove si utilizzasse un diverso formato sarebbe imprescindibile indicare, tra l’altro, le generalità del contribuente, la data di consegna del PVC, i periodi di imposta interessati e trasmetterlo sia all’Agenzia delle Entrate sia alla Guardia di Finanza.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941