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Adesione ai PVC valida anche senza il modello ufficiale

/ REDAZIONE

Sabato, 26 ottobre 2024

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La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 27705 di ieri, sancisce che la comunicazione di adesione ai PVC ex “vecchio” art. 5-bis del DLgs. 218/97 è valida quand’anche avvenuta senza l’utilizzo del modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 3 agosto 2009.
Non c’è ragione di dichiarare inammissibile la domanda nella misura in cui dalla stessa emergano la volontà di aderire e i requisiti richiesti dalla norma.
Solo l’art. 4.1 del provvedimento indicato prevede che l’uso del modello sia a pena di nullità, ma una previsione in questo senso dovrebbe provenire da una fonte primaria.

Le conclusioni a cui è pervenuta la Corte, a maggior ragione, devono valere per l’adesione ai verbali ex “nuovo” art. 5-quater del DLgs. 218/97.
Premesso che non vi è ragione per non usare il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, si evidenzia che il medesimo non è stato nemmeno approvato con provvedimento ufficiale ma semplicemente messo a disposizione sul sito per agevolare i contribuenti.
Ovviamente, ove si utilizzasse un diverso formato sarebbe imprescindibile indicare, tra l’altro, le generalità del contribuente, la data di consegna del PVC, i periodi di imposta interessati e trasmetterlo sia all’Agenzia delle Entrate sia alla Guardia di Finanza.

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