Salve le sanzioni penali per indebito conseguimento dell’assegno di inclusione
Il DL 48/2023 ha istituito l’assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, sostituendo il c.d. reddito di cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 39155 depositata ieri, precisa, riguardo agli effetti penali, che la nuova disposizione si pone in continuità normativa rispetto al precedente art. 7 del DL 4/2019 nel punire le false o reticenti dichiarazioni tese ad ottenere il contributo.
Secondo i giudici di legittimità appare chiaro l’intento del legislatore che ha voluto far salva l’applicazione delle sanzioni penali in relazione al reato afferente all’indebito conseguimento a seguito di omesse o false dichiarazioni del reddito di cittadinanza per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, stessi fatti che, se commessi a partire dal 1° gennaio 2024, sono puniti ai sensi della disposizione di cui all’art. 8 del DL 48/2023.
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