Responsabilità solidale del committente per sanzioni su omissioni contributive ante 2012
Va riconosciuta la responsabilità solidale della committente per le sanzioni civili irrogate in conseguenza di inadempimenti contributivi antecedenti all’entrata in vigore del DL 5/2012. In tal senso si è espressa la Suprema Corte che, con l’ordinanza n. 28528, depositata ieri, ha avuto modo di ribadire la portata innovativa del disposto di cui all’art. 21 del DL 5/2012, nella parte in cui limita al solo datore di lavoro inadempiente la responsabilità per l’omissione contributiva nell’ambito di un contratto di appalto, escludendo quindi le sanzioni civili dal vincolo solidale.
Nella modifica operata dal legislatore nel 2012, precisa infatti la Cassazione, non si rinvengono elementi tali da far ritenere sussistente l’intento di introdurre una disciplina provvista di efficacia retroattiva con la conseguenza che, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore del DL 5/2012, la responsabilità solidale non può che estendersi anche alle sanzioni civili, in forza del carattere accessorio e della loro applicazione automatica.
D’altronde, rilevano i giudici di legittimità, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254/2014, ha avuto modo di specificare come la disciplina più favorevole di cui al DL 5/2012 trovi applicazione ai soli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, in virtù dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo.
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