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Per la detrazione PMI innovative non rileva l’acquisto di partecipazioni già detenute da terzi

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 novembre 2024

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Con la risposta a interpello n. 219 di ieri, 6 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini delle agevolazioni per investimenti in start up e PMI innovative (art. 29 del DL 179/2012 e art. 4 comma 9 del DL 3/2015), non rientrano nella nozione di investimento agevolato di cui all’art. 3 del DM 7 maggio 2019 gli acquisti di azioni o quote di PMI innovative ammissibili mediante compravendita di partecipazioni già detenute da soggetti terzi.

Tale modalità di acquisto non solo non rientra tra quelle espressamente contemplate dalla disciplina in esame, ma non sarebbe neppure conforme alla ratio della stessa, dal momento che l’acquisto di partecipazioni detenute da soggetti terzi non favorisce né la nascita né lo sviluppo di PMI innovative (o di start up innovative).

Di conseguenza, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che ai fini della verifica dalla soglia di prevalenza prevista dal regolamento del Fondo (70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie) assumono rilevanza solo le partecipazioni ottenute mediante un “investimento agevolato”, ossia esclusivamente tramite conferimenti in denaro o aumenti di capitale in start up innovative e/o in PMI innovative (senza considerare le partecipazioni nelle stesse ottenute mediante contratti di acquisto) aventi i requisiti previsti dalle disposizioni agevolative.

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