Non spetta la detrazione per le polizze vita che non rientrano nel reddito imponibile
I premi assicurativi, versati dal datore di lavoro, possono essere detratti dal contribuente lavoratore solo se il loro ammontare è stato assoggettato a tassazione.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 218 di ieri, 6 novembre 2024.
Nel caso di specie, un datore di lavoro ha effettuato la sottoscrizione collettiva di polizze a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita) in favore del proprio personale e chiede se i suoi dipendenti possono fruire della detrazione IRPEF del 19% di cui all’art. 15 comma 1 lett. f) del TUIR per i premi versati per la “polizza vita”, se al contempo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.
La disposizione recata dalla citata lett. f) stabilisce che “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: [...] f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto [...]”.
È pacifica la spettanza della detrazione, relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione, anche nel caso in cui la polizza vita collettiva sia stata stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (circ. Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 7 e 12 maggio 2000 n. 95, risposta 1.4.4).
Perché un onere possa essere detraibile, tuttavia, deve essere sostenuto dal contribuente e deve essere rimasto effettivamente a suo carico. I premi relativi alla polizza vita che sono stati versati dal datore di lavoro, quindi, possono essere detratti dal lavoratore/contribuente solo se sono stati assoggettati a tassazione (nel caso di specie, se i premi hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR). Diversamente, se i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR, non possono essere detratti ex art. 15 comma 1 lett. f) del medesimo Testo unico.
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