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NOTIZIE IN BREVE

Ufficializzate le nuove retribuzioni minime da novembre per i lavoratori portuali

/ REDAZIONE

Giovedì, 21 novembre 2024

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Lo scorso 18 novembre Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise Uniport (in rappresentanza imprenditoriale) e le OO.SS. di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti) hanno siglato un Accordo integrativo che fa seguito all’Accordo che l’8 ottobre scorso aveva rinnovato la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente dei porti, scaduta il 31 dicembre 2023.

Attraverso tale Accordo integrativo le Parti hanno confermato sia l’ammontare complessivo degli incrementi retributivi relativi al triennio di validità 2024-2026, sia la loro distribuzione tra le tre decorrenze di novembre 2024, dicembre 2025 e dicembre 2026, fornendo tuttavia anche la misura dei conseguenti nuovi valori minimi di retribuzione. I nuovi minimi retributivi da applicare dai cedolini paga del mese di novembre in corso sono: Quadro A Adsp, 2.727,80 euro; Quadro B Adsp, 2.477,94 euro; Quadri imprese, 2.427,74 euro; liv. 1, 2.272,03 euro; liv. 2, 2.118,80 euro; liv. 3, 1.961,84 euro; liv. 4, 1.844,96 euro; liv. 5, 1.742,44 euro; liv. 6, 1.663,20 euro; liv. 7, 1.497,01 euro.

È confermata l’erogazione, sempre dal cedolino di novembre, di un EDR dal valore di 50 euro in cifra fissa per 13 mensilità.

Mantenendo come opzione principale sia la valorizzazione che la progressione temporale di erogazione dell’una tantum e del welfare aziendale definite dal precedente Accordo (si veda “Retribuzioni in crescita da novembre nel settore portuale” dell’11 ottobre 2024), attraverso la nuova intesa le Parti hanno introdotto la possibilità, da tradursi necessariamente sotto forma di accordo aziendale, di:
- corrispondere l’intero importo di 600 euro costituito dalla somma di una tantum (350 euro) e welfare aziendale (250 euro) sotto forma di erogazione di welfare;
- posticipare da novembre 2024 a gennaio 2025 l’erogazione della prima tranche di welfare pari a 50 euro mantenendo la differente destinazione dei due importi.

Si segnalano infine le linee guida operative in tema di corresponsione e adeguamento degli scatti di anzianità oggetto dell’allegato 2.

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