IVA all’importazione ante riforma soggetta alle disposizioni per i diritti di confine
Il DLgs. 141/2024 sul punto conferma l’intenzione del legislatore di chiarire le norme previgenti
Con la sentenza n. 43140 depositata ieri, la Cassazione ha aderito all’orientamento, non univoco nella giurisprudenza di legittimità, per il quale l’IVA all’importazione, pur essendo estranea all’obbligazione doganale, rientra tra i tributi da corrispondersi in occasione delle operazioni doganali e pertanto, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 70 del DPR n. 633/1972, è soggetta alle disposizioni relative ai diritti di confine.
È bene anticipare che la controversa questione circa la natura dell’IVA all’importazione, (nonché quella, qui parificata, del contributo “stazione sperimentale carta”), e in particolare la loro riconducibilità nei diritti di confine o nei tributi interni, è stata superata dall’entrata in vigore del DLgs. n.
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