Per l’IVA ridotta sulla rimozione dei rifiuti serve un progetto di bonifica approvato
Non può applicarsi l’aliquota IVA del 10% per un intervento di rimozione dei rifiuti oggetto di un contratto di appalto, se questo non rientra in un progetto di bonifica debitamente approvato. È quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 234 di ieri.
Ai sensi del n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, l’aliquota IVA ridotta si applica alle prestazioni dipendenti da contratto di appalto relative, fra l’altro, alla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al precedente n. 127-quinquies.
Tali opere includono le attrezzature sanitarie (art. 4 comma 2 lett. g) della L. 847/64) e tra queste anche quelle destinate alla bonifica di aree inquinate (art. 266 comma 1 del DLgs. 152/2006).
Secondo quanto già chiarito dalla prassi amministrativa precedente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, le opere devono essere inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità (cfr. ris. n. 247/2007 e risposte a interpello nn. 186/2020 e 399/2021).
Nel caso oggetto della risposta n. 234, invece, non risultava che la Regione competente avesse approvato alcun progetto di bonifica ai sensi del DLgs. 152/2006 e, peraltro, l’attività di bonifica risultava soltanto eventuale, in quanto condizionata alla previa verifica della qualità del suolo in esito alla rimozione dei rifiuti. Per tale ragione, l’Agenzia ha escluso che nel caso di specie potesse applicarsi l’aliquota IVA del 10%.