ACCEDI
Martedì, 10 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

L’INPS aderisce alla piattaforma per la notificazione digitale

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 dicembre 2024

x
STAMPA

Con il messaggio n. 4121 di ieri, l’INPS ha reso noto di aver aderito alla “Piattaforma per la notificazione digitale della pubblica amministrazione”, istituita dall’art. 1 comma 402 della L. 160/2019 e disciplinata dall’art. 26 del DL 76/2020, le cui modalità di funzionamento sono state definite con il DPCM 8 febbraio 2022 n. 58.

L’Istituto si sofferma in particolare sul valore legale delle notifiche, affermando che esse si perfezionano, per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma, e per il destinatario:
- il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella PEC o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il 15° giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito (se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21:00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo);
- il 10° giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
- in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

I documenti oggetto di notifica restano disponibili sulla piattaforma per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento.
Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate a partire dal mese di dicembre 2024 relative ai provvedimenti di riscatti, ricongiunzioni e rendite della gestione privata, per poi estendersi ai provvedimenti di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus indennità una tantum Area Pensioni.

TORNA SU