L’INPS aderisce alla piattaforma per la notificazione digitale
Con il messaggio n. 4121 di ieri, l’INPS ha reso noto di aver aderito alla “Piattaforma per la notificazione digitale della pubblica amministrazione”, istituita dall’art. 1 comma 402 della L. 160/2019 e disciplinata dall’art. 26 del DL 76/2020, le cui modalità di funzionamento sono state definite con il DPCM 8 febbraio 2022 n. 58.
L’Istituto si sofferma in particolare sul valore legale delle notifiche, affermando che esse si perfezionano, per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma, e per il destinatario:
- il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella PEC o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il 15° giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito (se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21:00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo);
- il 10° giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
- in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
I documenti oggetto di notifica restano disponibili sulla piattaforma per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento.
Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate a partire dal mese di dicembre 2024 relative ai provvedimenti di riscatti, ricongiunzioni e rendite della gestione privata, per poi estendersi ai provvedimenti di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus indennità una tantum Area Pensioni.
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