Disciplina antiriciclaggio non applicabile a società di trasporti che effettua servizi contabili a collegate
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza di ieri, 5 dicembre 2024 relativa alla causa C-3/24, evidenza come nell’ambito dei destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva (Ue) 2015/849 (c.d. “IV direttiva antiriciclaggio”) la nozione di “contabili esterni” riguardi le persone fisiche o giuridiche la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili, quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti.
Il caso riguarda una controversia tra una azienda lettone, la cui attività principale consiste nel trasporto di merci, e l’Amministrazione tributaria nazionale in merito a una sanzione pecuniaria inflitta per violazioni delle disposizioni alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Nel 2013 la società in questione aveva comunicato all’Amministrazione di aver avviato un’attività di prestazione di servizi contabili esternalizzati. Nel 2019, a seguito di alcune ispezioni volte a valutare il rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, l’Amministrazione aveva inflitto alla società una sanzione pecuniaria di 5.000 euro, in considerazione delle infrazioni constatate.
Avverso tale decisione la società ha presentato ricorso dinanzi alla Corte amministrativa regionale della Lettonia, sostenendo, in particolare che i servizi contabili esternalizzati erano stati forniti solo a società collegate. Con sentenza del 29 ottobre 2020, la Corte amministrativa regionale ha respinto il ricorso presentato dalla società non considerando rilevante a chi fosse stato prestato il servizio contabile esternalizzato.
La società ha presentato ricorso contro tale sentenza dinanzi alla Corte Suprema della Lettonia che ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia Ue se la nozione di “contabile esterno” dovesse essere interpretata nel senso che essa si applica anche ai casi in cui i servizi contabili sono prestati unicamente a persone collegate al contabile esterno. Secondo la Corte europea la nozione contenuta nella direttiva non riguarda una persona giuridica che, come nel casi di specie, in una prospettiva di messa in comune delle risorse, sia responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941