Per gli studenti infortunati prestazioni sanitarie INAIL anche dopo la guarigione clinica
Con le istruzioni operative datate 20 novembre 2024, pubblicate ieri, l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente a un infortunio.
In via preliminare, si osserva che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, è prevista dall’art. 4 comma 1 n. 5 del DPR 1124/65 ed è stata estesa per gli anni scolastici e accademici 2023/2024 e 2024/2025 rispettivamente dall’art. 18 del DL 48/2023 e dall’art. 9 del DL 113/2024.
Ciò premesso, l’Istituto chiarisce che agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’INAIL ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.
Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quelli di alta formazione e ricerca.
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