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Per gli studenti infortunati prestazioni sanitarie INAIL anche dopo la guarigione clinica

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 dicembre 2024

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Con le istruzioni operative datate 20 novembre 2024, pubblicate ieri, l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente a un infortunio.

In via preliminare, si osserva che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, è prevista dall’art. 4 comma 1 n. 5 del DPR 1124/65 ed è stata estesa per gli anni scolastici e accademici 2023/2024 e 2024/2025 rispettivamente dall’art. 18 del DL 48/2023 e dall’art. 9 del DL 113/2024.

Ciò premesso, l’Istituto chiarisce che agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’INAIL ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.

Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quelli di alta formazione e ricerca.

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