Rettificati alcuni codici conguaglio dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari di Adi e SFL
Con il messaggio n. 4110/2024, l’INPS è intervenuto nuovamente sull’incentivo per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione (Adi) e del supporto per la formazione e il lavoro (SFL), rettificando parzialmente le istruzioni operative dettate con il messaggio n. 3888/2024.
Si ricorda che l’incentivo in argomento è stato introdotto dall’art. 10 del DL 48/2023 e consiste in un esonero contributivo in caso di assunzione di beneficiari dell’Adi o del SFL (per effetto dell’art. 12 comma 10), in misura variabile in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata ed entro un tetto massimo annuo (8.000 o 4.000 euro in relazione al contratto). Il datore deve necessariamente presentare all’INPS una domanda di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on line “Esonero SFL-ADI” (si veda “Pronto il modulo per chiedere l’incentivo all’assunzione di beneficiari di Adi e SFL” del 21 novembre 2024).
Ciò premesso, con il messaggio in commento l’INPS interviene rettificando parte del § 3 del messaggio n. 3888/2024, all’interno del quale sono presenti le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens che permettono ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli. Nel dettaglio, per le assunzioni di beneficiari del SFL, i dati esposti nel flusso UniEmens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:
- con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
- con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.
In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’Adi rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3888/2024.
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