ACCEDI
Martedì, 10 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

La transazione fiscale «riduce» la confisca per equivalente

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 dicembre 2024

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 44519/2024, in relazione alla confisca per equivalente del profitto del reato di omesso versamento IVA, di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, ha precisato che l’accordo di ristrutturazione del debito – diversamente da quello di rateizzazione – ha contenuto transattivo non limitato al solo termine di adempimento. Con esso, infatti, il creditore effettua una concessione al debitore in ragione delle difficoltà finanziarie e dello stato di crisi in cui lo stesso si trova, rinunciando ad alcuni diritti (ossia alla riscossione di tutto il credito).

Tale accordo, quando intervenuto con l’Amministrazione finanziaria, sotto forma di transazione fiscale ex art. 182-ter del RD 267/42, incide direttamente sull’entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa.

Di conseguenza, incidendo direttamente sul quantum della somma di denaro dovuta all’Amministrazione finanziaria – che costituisce il profitto del reato di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 – esplica necessariamente i propri effetti anche sulla confisca per equivalente del profitto di tale reato, nel senso di determinare una necessaria rivisitazione dell’ammontare del profitto del reato e, con esso, della somma da assoggettare a confisca quando la misura di quella originariamente disposta risulti eccedente rispetto all’attuale debito tributario da estinguere.

TORNA SU