Liquidazione controllata solo se è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori
Liquidazione senza beni, anche in chiave prospettica, inammissibile; rilevante la valutazione del caso concreto per l’attestazione di impossidenza
Contiene spunti interessanti per i gestori della crisi e, più in generale, per tutti gli operatori del settore, il decreto con cui il Tribunale di Milano, il 10 ottobre 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato depositato da un debitore in proprio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII). Nella fattispecie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, sulla scorta della giudiziale constatazione per cui la persona sovraindebitata ricorrente non avrebbe disposto di alcuna utilità, né presente né prospettica, da offrire, nell’arco temporale del triennio di cui all’art. 282 del CCII, ai propri creditori.
Si osserva ...
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