L’assenteismo del dirigente medico esclude la particolare tenuità
Si tratta di uno specifico reato di falso che sussiste anche a prescindere dalla produzione di un danno nei confronti della Pubblica Amministrazione
L’assenteismo del pubblico dipendente può integrare uno specifico reato di falso previsto dal Testo unico del pubblico impiego.
La sentenza n. 1534, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, ha così confermato la condanna alla pena della reclusione di alcuni mesi per un dipendente ASL che si allontanava abitualmente dal luogo di lavoro, dopo aver timbrato il proprio badge.
L’art. 55-quinquies del DLgs. 165/2001 costituisce sul versante penalistico una fattispecie diretta a sanzionare i fenomeni più gravi di assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, tipizzando le condotte con le quali il pubblico dipendente elude alterandoli o usando altre modalità fraudolente i sistemi approntati dal datore di lavoro pubblico per il rilevamento della presenza in ufficio del lavoratore medesimo.
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