Il reclamo cumulativo sposta i termini per la costituzione in giudizio
La Cassazione adotta una tesi che restringe i casi di inammissibilità del ricorso
Il DLgs. 220/2023 ha abrogato l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, inerente alla fase di reclamo-mediazione.
Per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2024, la fase introduttiva del processo tributario seguiva due binari:
- per i ricorsi di valore superiore a 50.000 euro, la costituzione in giudizio doveva avvenire entro i trenta giorni dalla notifica del ricorso;
- per i ricorsi del valore sino a 50.000 euro, la costituzione in giudizio doveva avvenire sempre entro trenta giorni, che però decorrevano dallo spirare di novanta giorni dalla notifica del ricorso. In altre parole, il deposito avveniva entro 120 giorni dalla notifica del ricorso, in quanto entro i 90 giorni la pretesa poteva essere definita in mediazione (con riduzione delle sanzioni al 35% del minimo) o per effetto di un accoglimento,
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