Nell’arbitrato societario agli arbitri potere di sospensione delle delibere ex lege
Ulteriori e diversi poteri cautelari devono essere espressamente previsti dalla clausola compromissoria inserita nello statuto
Con la circolare n. 27/2024, pubblicata ieri, Assonime ha esaminato le principali novità in materia di arbitrato societario introdotte a seguito della riforma del processo civile di cui al DLgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia).
Si è osservato, in primo luogo, come l’originaria disciplina dell’arbitrato societario contenuta negli artt. 34-36 del DLgs. 5/2003 abbia subito modifiche limitate e per lo più necessitate da ragioni di coordinamento con la disciplina dell’arbitrato ordinario.
Sotto il profilo della collocazione delle disposizioni in questione, i citati artt. 34-36 del DLgs. 5/2003 sono stati abrogati e il relativo contenuto è confluito nel nuovo capo VI-bis del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, agli artt. 838-bis, 838-ter e 838-quater c.p.c.
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