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Hanno rilevanza reddituale le somme per aver permesso la risoluzione del contratto

/ REDAZIONE

Martedì, 14 gennaio 2025

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La restituzione delle somme anticipate, a seguito della risoluzione del contratto per mutuo consenso, non assume rilevanza reddituale per il percipiente; diversamente, l’indennizzo per inflazione e l’ulteriore somma riconosciuta per aver permesso lo scioglimento del contratto costituiscono redditi diversi. Questi i principi che emergono dalla risposta a interpello n. 4, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.

Il caso oggetto di interpello verte sulla qualificazione ai fini reddituali delle somme che una società di cantieristica navale ha riconosciuto al committente persona fisica, a seguito della risoluzione per mutuo consenso del contratto. Più in particolare, al committente sono state riconosciute:
- una somma a titolo di rimborso delle spese anticipate (maxicanone del contratto di leasing, spese, canoni e integrazione IVA);
- un indennizzo per la perdita del potere di acquisto a causa degli elevati tassi di inflazione;
- una somma che costituisce remunerazione per aver permesso lo scioglimento del contratto.

Per l’Agenzia il rimborso delle spese anticipate non è qualificabili come “reddito” ai fini IRPEF, trattandosi di una mera restituzione di quanto anticipato. Invece, le altre somme indicate costituiscono reddito diverso ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR in quanto derivanti dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere; in relazione ad esse dev’essere operata la ritenuta d’acconto del 20% all’atto del pagamento (art. 25 comma 1 del DPR 600/73).

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