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La rottamazione dei ruoli integra l’attenuante penale

/ REDAZIONE

Martedì, 14 gennaio 2025

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Il pagamento derivante dalla c.d. rottamazione dei ruoli rileva ai fini dell’art. 13 comma 3 del DLgs. 74/2000.
Questo principio, affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1227 di ieri, appare rilevante in quanto, indirettamente, sembra sancire che, in costanza dei requisiti di legge, anche i pagamenti derivanti dalla c.d. rottamazione dei ruoli possono integrare, a seconda dei casi, l’attenuante penale o la causa di non punibilità.

Il dubbio era in passato sorto in quanto, formalmente, ai fini della non punibilità o dell’attenuante è necessario il pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni anche ridotte, e nel caso della rottamazione le imposte vanno pagate per intero ma le sanzioni sono stralciate di diritto (ergo: non ci sarebbero sanzioni da pagare).
Sembrava davvero eccessivo sostenere che per il motivo esposto i pagamenti derivanti dalla rottamazione non avessero rilievo ai fini della non punibilità o dell’attenuante.

Tornando alla pronuncia di ieri, si rammenta che, in base all’art. 13 comma 3 del DLgs. 74/2000, il giudice penale in caso di dilazione delle somme in ambito tributario può concedere una sospensione del processo. Tra le dilazioni amministrative, precisa la Cassazione, rientra anche quella derivante da rottamazione dei ruoli.

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