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Domicilio fiscale nella «vecchia» sede legale se il trasferimento all’estero è fittizio

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 gennaio 2025

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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1075/2025 ha confermato che il domicilio fiscale della società è fissato, a norma dell’art. 58 del DPR 600/73, nel Comune ove la società ha la propria sede legale e, solo in via suppletiva, secondo i criteri di collegamento fissati dalla norma stessa (sede amministrativa, localizzazione di una sede secondaria o luogo dove è esercitata in via prevalente l’attività).
Al domicilio fiscale rilevabile alla data in cui la dichiarazione è presentata, o avrebbe dovuto essere presentata, sono ricollegati i poteri di accertamento degli uffici a norma dell’art. 31 dello stesso DPR 600/73.

Nel caso in questione, è stata riconosciuta la competenza dell’ufficio di Gorizia in relazione all’accertamento dell’omessa presentazione della dichiarazione per gli anni 2005 e 2006 di una srl con sede legale in Padova, poi trasferita il 3 luglio 2006 in Monfalcone (GO) e della quale era successivamente stato comunicato il trasferimento della sede in Brasile con effetto dal 1° agosto 2006, contestualmente all’assunzione della carica di amministratore da parte di un cittadino brasiliano nullatenente.

La Cassazione, in particolare, ha ritenuto di continuare a fare riferimento alla sede legale di Monfalcone in quanto alla cancellazione dal Registro delle imprese non ha fatto seguito il trasferimento effettivo della sede all’estero, del quale è stata riconosciuta la natura fittizia.

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