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NOTIZIE IN BREVE

Non risarcibile lo «shock tributario» per omissioni non gravi del professionista

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 gennaio 2025

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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1036 depositata ieri si è occupata di un caso singolare in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da inadempimento del professionista.

In breve, il cliente aveva formulato la richiesta di risarcimento al proprio consulente contabile a seguito della notifica di un avviso di accertamento per un’omissione nella compilazione della dichiarazione. Si chiedeva anche il risarcimento del danno non patrimoniale, in ragione della grave reazione ansioso depressiva cronica definita “stress professionale e tributario” sviluppata dal cliente, che aveva determinato, tra l’altro, una notevole riduzione del reddito.

I giudici di merito respingevano la domanda di risarcimento del danno alla persona e quella patrimoniale per lucro cessante, in ragione della non particolare rilevanza della negligenza professionale del consulente, posto che la vicenda non aveva avuto risvolti penali, “né connotati di gravità tali da cagionare, secondo criteri di normalità, una così significativa patologia psichica”, che andava quindi considerata come evento non ricollegabile agli inadempimenti del professionista.

La Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, osservando come il danno conseguente all’inadempimento contrattuale debba essere ricollegabile, secondo criteri obiettivi di prevedibilità, all’inadempimento da cui deriva, in virtù dell’art. 1225 c.c.

Il danno lamentato dal cliente non rientra nella normale alea del contratto di consulenza contabile e tributaria stipulato tra le parti, in quanto non si giustifica in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto e all’entità dell’ effettivo inadempimento accertato. Pertanto, tale voce di danno non è dovuta.

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