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Credito d’imposta anche per importi pensionistici indebiti restituiti dalla banca

/ REDAZIONE

Sabato, 18 gennaio 2025

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Con la risposta a interpello n. 7 pubblicata ieri, 17 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al credito d’imposta del 30% spettante al sostituto d’imposta al quale siano restituite somme al netto delle ritenute operate e versate, ai sensi dell’art. 150 comma 2 del DL 34/2020.
Nel caso di specie si trattava di emolumenti pensionistici indebitamente corrisposti per il periodo successivo al decesso del pensionato, presupponendone la sua esistenza in vita.

Al riguardo, viene precisato che il suddetto credito d’imposta sorge anche se la restituzione delle somme è eseguita da un soggetto diverso dal beneficiario degli emolumenti pensionistici o dal suo erede alla cui posizione tali somme restano imputabili, il quale ne abbia comunque la disponibilità; nel caso di specie si trattava delle somme ancora giacenti sul conto corrente del pensionato deceduto, restituite dalla banca.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, al fine di beneficiare del credito d’imposta in esame, l’ente previdenziale dovrà:
- rilasciare all’erede la Certificazione Unica 2025, indicando nella parte “dati anagrafici” i dati relativi al pensionato defunto ed esponendo, al punto 477 (presente nel modello ordinario), l’importo delle somme indebitamente corrisposte, al netto della ritenuta operata;
- esporre nel campo 5 del quadro SX del modello 770/2025 l’importo del credito maturato, pari al 30% delle somme indicate al punto 477 della Certificazione Unica.

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