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Tassazione esclusiva in Lussemburgo se il non residente vi svolge l’attività lavorativa

/ REDAZIONE

Sabato, 18 gennaio 2025

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La risposta a interpello n. 6 di ieri ha confermato che, se un soggetto non residente svolge attività di lavoro subordinato all’estero, non sussiste alcun presupposto per l’imposizione italiana.

Tale indicazione è stata resa in relazione ad un cittadino italiano residente in Lussemburgo che prestava attività lavorativa nel Granducato per una società locale.
Infatti:
- l’art. 23 comma 1 lett. c) del TUIR prevede che i non residenti siano tassati in Italia solo se la prestazione di lavoro dipendente è resa in Italia;
- tale indicazione è confermata dall’art. 15 § 1 primo periodo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, secondo cui i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente (circostanza, quest’ultima, che non ricorreva nel caso di specie).

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