Anche le intercettazioni telefoniche entrano nel processo tributario
La giurisprudenza le ritiene utilizzabili se garantite alcune tutele
Anche le decisioni del giudice tributario possono derivare da elementi ricavati dalle intercettazioni telefoniche. Si tratta di mezzi di ricerca di prove acquisiti in ambito penale che possono essere disposti, in base a quanto previsto all’art. 266 c.p.p., solamente per determinati reati e, di riflesso, in ambito tributario sono utilizzati dalla Guardia di Finanza per taluni delitti previsti dal DLgs. 74/2000 (ad esempio in relazione alle frodi carosello).
Può essere in primo luogo richiamato l’art. 7 della legge n. 212/2000 così come modificato dal DLgs. 219/2023. Gli atti impositivi, nella versione della norma operante dal 18 gennaio 2024, “sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda
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