Rimborsi spese del professionista a cavallo d’anno con dubbi
Se le somme sono rimborsate nel 2025, la ritenuta d’acconto non deve più essere applicata
Con la disciplina introdotta dal DLgs. 192/2024, i rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico (quali, ad esempio, quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) diventano del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Infatti, tali somme non concorrono più alla formazione del reddito:
- né dal lato passivo (essendo stata prevista l’indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso ex art. 54-ter comma 1 del TUIR);
- né dal lato attivo (essendo stata prevista l’esclusione del rimborso dalla formazione del reddito di lavoro autonomo, con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente ex art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR).
Come specificato dalla relazione illustrativa ...
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