Opzioni di sconto o cessione salve con logica «di cantiere»
Irrilevanza delle varianti alla CILAS o al diverso titolo abilitativo richiesto successive al 30 marzo 2024
La condizione dell’avvenuto sostenimento di spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati, alla data del 30 marzo 2024, di cui all’art. 1 comma 5 del DL 39/2024, affinché continuino a operare le deroghe al “blocco delle opzioni” di sconto o cessione (a decorrere dal 17 febbraio 2023), di cui all’art. 2 del DL 11/2023, prescinde da quale sia la percentuale di avanzamento dei lavori a tale data e dal fatto che il pagamento delle corrispondenti spese sia stato effettuato in toto o solo in parte.
Inoltre, nel caso di molteplici interventi, anche autonomi, ricompresi nel medesimo titolo edilizio abilitativo o nell’accordo vincolante (se si tratta di interventi in “edilizia libera”) la condizione richiesta dal citato comma 5 è soddisfatta ...
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