Sostitutiva per le prestazioni aggiuntive nella sanità con applicazione ristretta
L’Agenzia delle Entrate, nella consulenza giuridica n. 2 pubblicata ieri, 3 febbraio 2025, ha precisato che l’imposta sostitutiva del 15% ex art. 7 del DL 73/2024 non può trovare applicazione per i compensi erogati al personale della sanità privata accreditata ai quali non si rendono applicabili i contratti collettivi citati nella norma.
Si ricorda che la norma in esame prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali del 15% sui:
- compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89 comma 2 del CCNL dell’Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell’art. 1 comma 218 della L. 213/2023;
- compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 7 comma 1 lett. d) del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell’art. 1 comma 219 della L. 213/2023.
L’Agenzia sottolinea come i commi 1 e 2 dell’art. 7 richiamano esplicitamente il CCNL dell’Area Sanità triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, e il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2019-2021.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1, il CCNL del Comparto Sanità si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 3 agosto 2021, ovverosia aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
Le medesime considerazioni valgono per il CCNL dell’Area Sanità relativo al personale dirigente. Pertanto, la norma circoscrive l’applicazione dell’agevolazione alle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti e dal personale sanitario cui si applica la contrattazione collettiva nazionale.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41