Per il diritto di controllo dei soci non amministratori di srl il pericolo è «in re ipsa»
Il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza n. 4817/2024, in relazione ai diritti di controllo del socio non amministratore di srl di cui all’art. 2476 comma 2 c.c., ha precisato:
- quanto al fumus boni iuris, che la norma non lascia dubbi circa l’esistenza di un ampio diritto di controllo sulla governance della società attuabile attraverso la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione, anche tramite professionisti delegati;
- quanto al periculum in mora, che esso sussiste in re ipsa, posto che il controllo ispettivo risulta per sua natura vanificato se assoggettato ai tempi di un giudizio di cognizione. Infatti, poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio medesimo sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie, l’ingiustificato procrastinarsi del rifiuto da parte degli amministratori all’accesso del socio alla documentazione sociale è di per sé sufficiente a integrare il presupposto di un intervento d’urgenza.
Di conseguenza, è giustificata non solo l’emissione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., ma anche la richiesta, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del provvedimento (limitatamente ai libri certamente tenuti dalla società ovvero: libro giornale, libro degli inventari, libro verbali dell’organo amministrativo e libro verbali dell’assemblea dei soci).
Somma che, nella specie, è stata fissata nella misura di 150 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
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