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Mercoledì, 8 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

CONTABILITÀ

In consultazione le regole aggiornate sui bilanci di banche e intermediari IFRS non bancari

Recepite le modifiche agli IFRS 9 e 7, il nuovo IFRS 18 e l’informativa sulle cripto-attività

/ Andrea FRADEANI

Mercoledì, 8 aprile 2026

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Sono disponibili sul sito della Banca d’Italia, per una consultazione che rimarrà aperta fino al 1° giugno 2026, le bozze delle nuove regole sui bilanci delle banche (si tratta del nono aggiornamento della circolare Banca d’Italia n. 262/2005) e degli intermediari IFRS differenti da queste (si tratta della nuova versione del provvedimento Banca d’Italia del 17 novembre 2022).

Sono aggiornamenti importanti e attesi, che, come sintetizzato nel relativo documento di consultazione, sono finalizzati a recepire principalmente:
- le modifiche agli IFRS 9 e 7, dedicati rispettivamente agli strumenti finanziari e alle relative informazioni integrative, omologate dal regolamento (Ue) 2025/1047 (che le imprese devono applicare “al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente”; art. 2);
- il nuovo IFRS 18, dedicato alla presentazione e all’informativa di bilancio, omologato dal regolamento (Ue) 2026/338 (che le imprese devono applicare “al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente”; art. 2).

Viene prevista, inoltre, un’informativa in bilancio sulle cripto-attività allineata alla comunicazione Banca d’Italia/Consob del 6 marzo 2025.

Concentrandoci, in questa sede, sugli interventi di adeguamento rispetto all’IFRS 18, che va a sostituire lo IAS 1 e dunque impatta sugli schemi di bilancio, fra le novità più significative si ricordano “la presentazione di subtotali definiti delle società nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio”, “l’informativa sugli indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale” e i “nuovi principi per l’aggregazione e la disaggregazione delle informazioni” (considerando 4 del regolamento (Ue) 2026/338).

Gli schemi di bilancio dettati dalla circolare e dal provvedimento della Banca d’Italia in aggiornamento sono dunque oggetto, in conseguenza del nuovo principio contabile internazionale, di un’importante revisione che attiene:
- all’avviamento, che è ora collocato in una voce separata, ovviamente nell’attivo dello Stato patrimoniale, rispetto a quella delle “Attività immateriali”;
- alla previsione di tre nuove categorie per la classificazione di ricavi e costi, fondata sull’attività principale svolta, ossia “ricavi e costi operativi”, “investimenti” e “finanziamenti”;
- all’introduzione di risultati intermedi obbligatori, fra i quali l’“Utile (Perdita) operativo (operativa)”, nel Conto economico. Quest’ultima voce diviene poi quella di partenza, nel Rendiconto finanziario secondo il metodo indiretto, per determinare la liquidità che è stata generata o assorbita, relativamente all’attività operativa, dalla gestione;
- alla previsione di determinati requisiti di informativa in merito agli indici di performance che sono stati definiti dal management.

Il miglioramento dell’utilità della comunicazione economico-finanziaria dei soggetti che saranno tenuti ad applicare le nuove regole, obiettivo evidentemente sottinteso a queste ultime (e, a monte, a quelle che lo hanno reso necessario, a partire dalle novità nei principi contabili internazionali), è però foriero di oneri amministrativi che, almeno di norma, potrebbero essere non trascurabili.

È dunque importante la “rassicurazione”, contenuta nel documento di consultazione, secondo cui, in fase di emanazione delle nuove regole, si terrà conto – proprio per contenere i costi in parola – dell’esigenza di allineare queste ultime alle eventuali modifiche delle segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP) da parte dell’EBA.

Si sottolinea, poi, come le innovazioni sugli schemi di bilancio di cui alle nuove regole in parola debbano fare necessariamente i conti, per i soggetti che applicheranno queste ultime obbligati a redigere le proprie relazioni finanziarie annuali in ESEF contenenti bilanci consolidati redatti secondo gli IFRS, con le (periodiche) evoluzioni della relativa tassonomia XBRL (ricordiamo, da ultimo, l’aggiornamento 2025 di quest’ultima a opera del regolamento delegato (Ue) 2026/283).

Con riferimento alle modalità di partecipazione alla consultazione, che, come detto, rimarrà aperta fino al 1° giugno 2026, rinviamo alle indicazioni offerte nel documento di consultazione.

Chiudiamo ricordando quanto precisato in quest’ultimo in merito all’entrata in vigore della versione finale delle nuove regole:
- per gli interventi conseguenti alle modifiche agli IFRS 9 e 7, si partirebbe dai bilanci relativi agli esercizi chiusi o in essere al 31 dicembre 2026;
- per i restanti interventi, inclusi quelli conseguenti all’IFRS 18, si partirebbe dai bilanci relativi agli esercizi chiusi o in essere al 31 dicembre 2027.

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