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Mercoledì, 8 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Il nuovo lavoro blocca l’anticipo della NASpI

L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità con la pensione diretta, l’assegno di invalidità e con le ipotesi di rioccupazione

/ Luca MAMONE

Mercoledì, 8 aprile 2026

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Con il messaggio n. 1215/2026, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’art. 8 del DLgs. 22/2015, così come modificato dalla legge di bilancio 2026.
In generale, secondo la citata norma, il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo della prestazione spettante, al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Ciò premesso, si ricorda che l’art. 1 comma 176 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha dunque previsto che per le domande di prestazione presentate a fare data dal 1° gennaio 2026, l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in 2 rate:
- la prima, in misura pari al 70% dell’intero importo;
- la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione – salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione – o della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.

Con la pensione diretta stop alla seconda rata

Pertanto, osserva l’INPS, se il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, diventa titolare di pensione diretta, allo stesso non verrà erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto.

Se invece il titolare della prestazione di anticipazione della NASpI, già beneficiario della prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, presenta la domanda di assegno ordinario di invalidità, lo stesso dovrà optare per una delle due prestazioni.

Nel caso in cui il soggetto opti per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell’anticipazione della NASpI non verrà erogata.
Viceversa, se opta per la prestazione di anticipazione della NASpI, verrà erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto e il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità verrà sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.

Successivamente, l’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora permanga la titolarità dello stesso.

Invece, se il richiedente l’anticipo in questione si rioccupa con un rapporto di lavoro subordinato entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, si precisa che, qualora sia già stata erogata la prima rata (ossia il 70% dell’intero importo dovuto), non verrà liquidata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto.

In ogni caso, resta inoltre immutata la disciplina generale prevista dall’art. 8 comma 4 del DLgs. 22/2015, secondo cui il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.
In altri termini, al ricorrere della citata ipotesi di rioccupazione, non solo non verrà erogata la seconda rata dell’intero importo dovuto, ma il beneficiario dell’anticipazione della NASpI sarà tenuto anche alla restituzione della prima rata (pari al 70% dell’importo) già corrisposta.

In tutti i casi, la mancata erogazione della seconda rata e la restituzione della prima non sono previste nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale utilizzando l’anticipo della NASpI.

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