Senza indicazioni dei soci il liquidatore può esercitare provvisoriamente l’impresa
Secondo la Suprema Corte tale esercizio è compreso tra gli atti utili per la liquidazione della società
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 6666/2026, ha opportunamente chiarito i poteri dei liquidatori di società di capitali in assenza di qualsiasi determinazione al riguardo da parte dei soci.
Viene, infatti, enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di scioglimento di società di capitali, il liquidatore, in difetto di una diversa determinazione dei soci, ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa”.
L’argomentare della Suprema Corte parte dalle indicazioni già fornite nella decisione n. 13867/2017.
In quell’occasione, infatti, i giudici di legittimità avevano stabilito che quando l’assemblea che delibera lo scioglimento della società e nomina il liquidatore non ne determina i poteri, questo è investito, a norma dell’art. 2489 comma 1 c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, ivi compresa la possibilità di predisporre un progetto di risanamento della società nell’ottica della prosecuzione dell’attività sociale, sia pure in vista di una cessione a terzi.
La mera lettura dell’art. 2489 comma 1 c.c., infatti, farebbe emergere con chiarezza come l’eventuale indicazione nell’assemblea di nomina (al pari di quanto eventualmente disposto nello statuto), “lungi dall’essere indispensabile” (ovvero necessaria) ai fini della determinazione dei poteri del liquidatore, dovrebbe piuttosto operare quale “eccezione” rispetto alla generale attribuzione ai liquidatori del potere di compiere “tutti gli atti utili per la liquidazione della società”.
Nel caso affrontato della decisione in commento, la curatela della liquidazione giudiziale di una srl ricorreva contro la decisione della Corte d’Appello che, accogliendo il reclamo della srl, aveva revocato l’apertura della procedura concorsuale rilevando, tra l’altro, come, seppure la delibera di messa in liquidazione “volontaria” della srl non autorizzasse la continuazione dell’attività d’impresa, ossia la gestione dell’albergo di proprietà della società, questa attività doveva comunque considerarsi legittima.
Il curatore della liquidazione giudiziale, di contro, con il primo motivo di ricorso, eccepiva come la continuazione dell’attività d’impresa si ponesse in contrasto con l’art. 2487 comma 1 lett. c) c.c., che riserva ai soci il potere di stabilire “gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso l’esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo”. Del resto, proseguiva il curatore, la prosecuzione dell’attività da parte dei liquidatori potrebbe facilmente sottrarre risorse economiche ai creditori utilizzando attivo per la continuazione d’impresa piuttosto che per il pagamento dei debiti, e, soprattutto, determinare un incremento del passivo, incidendo in modo determinante sugli esiti della liquidazione a danno dei soci e dei creditori.
La decisione in commento sottolinea come debba ritenersi che, nel caso in cui l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia deciso anche in ordine ai poteri attribuiti al medesimo il liquidatore – in difetto di “una diversa determinazione dei soci” assunta “in sede statutaria o in quella di nomina” (o anche in una delibera successiva ex art. 2487 comma 3 c.c.) – è investito, a norma dell’art. 2489 comma 1 c.c., del potere di compiere “tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, e quindi, evidentemente, sia gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, o anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo, che gli atti che abbiano ad oggetto la cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero di singoli beni o diritti, o blocchi di essi ex art. 2487 comma 1 lett. c) c.c.
La differente ricostruzione si fonda sulla lettera del comma 5 dell’art. 2490 c.c., ai sensi del quale, quando è “prevista” una continuazione anche parziale dell’attività di impresa le relative poste devono avere una indicazione separata nei bilanci redatti dai liquidatori nel corso della liquidazione.
Si tratta di una espressione che lascerebbe immaginare che la continuazione dell’impresa da parte dei liquidatori, per poter essere legittimamente esercitata, dovrebbe essere, appunto, “prevista” dalla delibera con la quale i soci hanno deciso lo scioglimento della società e nominato i liquidatori oppure da una delibera successiva.
Rispetto a tale rilievo, peraltro, la Suprema Corte sottolinea come sia la medesima disposizione normativa ad aggiungere che i liquidatori, nella relazione da presentare ai soci unitamente al bilancio dell’esercizio, devono “indicare le ragioni” (oltre che le “prospettive”) della continuazione dell’impresa. Appare chiaro, quindi, come la norma confermi che sono i liquidatori, quali unici soggetti a conoscenza delle “ragioni” che hanno presieduto la (loro) scelta di continuare l’attività, a dovere illustrarle ai soci ai fini dell’approvazione del bilancio che ne recepisce gli effetti patrimoniali.
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