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La domanda di accertamento con adesione non si estende al quadro RW

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 aprile 2026

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In tema di mancata dichiarazione di redditi esteri, il procedimento di accertamento e quello di contestazione separata delle sanzioni seguono procedure distinte:
- l’accertamento ha la finalità di recuperare le imposte derivanti dai redditi esteri non dichiarati;
- l’atto di contestazione ha la finalità di sanzionare la mancata compilazione del quadro RW ai sensi dell’art. 5 del DL 167/90.

Pertanto, nonostante le violazioni abbiano origine dalla medesima dichiarazione dei redditi, la domanda di accertamento con adesione presentata contro l’atto di contestazione separata delle sanzioni da RW non ha l’effetto di sospendere i termini per il ricorso. Questa è la conclusione a cui è pervenuta la Cassazione con la pronuncia n. 8481 del 4 aprile 2026.

Tale conclusione è coerente con la natura delle sanzioni inerenti al quadro RW, che, almeno secondo l’interpretazione maggioritaria, hanno natura di sanzioni non collegate al tributo. Pertanto, vanno contestate in via separata ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97, non operando il disposto del successivo art. 17, che, per le sole sanzioni collegate al tributo, ne impone la contestazione unitamente all’accertamento o altro atto di recupero del tributo.

In sintesi, la domanda di accertamento con adesione presentata contro l’accertamento dei maggiori redditi esteri sospende di certo i termini per il ricorso per il periodo di legge. Tuttavia, questa domanda non può essere presentata contro l’atto di contestazione delle sanzioni da quadro RW, né può verificarsi un effetto “estensivo” della domanda medesima.

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