Difficile sfuggire alla responsabilità 231 nelle società unipersonali
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4520, depositata ieri, si è soffermata sull’art. 5 comma 2 del DLgs. 231/2001, ai sensi del quale l’ente non risponde del reato presupposto della responsabilità sancita da tale disciplina se l’autore di esso ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi e non nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
In particolare, ha precisato che la norma rileva già sul piano “oggettivo”, nel senso che nessun addebito di responsabilità può essere rivolto all’ente qualora l’agente abbia strumentalizzato per un interesse esclusivo proprio o di terzi la propria posizione.
In secondo luogo, al fine di verificare l’applicabilità della previsione anche nel caso di società unipersonale a responsabilità limitata occorre accertare la possibilità di individuare un interesse sociale distinto da quello dell’unico socio, tenendo conto dell’organizzazione della società, dell’attività svolta, delle dimensioni dell’impresa e dei rapporti tra socio unico e società (applicabilità esclusa nel caso di specie, nel quale il socio unico della srl unipersonale risultava aver commesso, in qualità di amministratore di fatto della stessa, il reato di corruzione nell’interesse della società, in quanto i contratti per tal via stipulati erano diretti a incrementarne il fatturato).
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