L’INPS recepisce la decisione della Consulta per la restituzione della NASpI anticipata
Con la circ. n. 36 pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 4 del DLgs. 22/2015 nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
In pratica, secondo la Consulta, il verificarsi di un evento di forza maggiore (fenomeni naturali, guerre, incendi, pandemie, determinati provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ecc.), che renda impossibile la prosecuzione dell’attività di impresa, fa sì che la richiesta di restituzione integrale del beneficio concesso in forma anticipata sia sproporzionata e irragionevole.
Pertanto, l’INPS rende noto che, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, richiederà al lavoratore di indicare entro 30 giorni le eventuali ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova allegando un’idonea e utile documentazione.
In particolare, laddove emergano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.
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