L’insinuazione a passivo interrompe la prescrizione anche per i crediti fiscali
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 2685 depositata ieri, ha sancito che “la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l’effetto dell’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, i quali effetti possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura”.
In ragione di quanto esposto, anche per i crediti fiscali l’insinuazione a passivo ha un effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione, nel senso che questa rimane sospesa e ri-decorre da quando la procedura concorsuale è terminata.
Una volta che il debitore è tornato in bonis, se la prescrizione non è ancora maturata tenendo conto di quanto appena detto, la pretesa potrà essere azionata.
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