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LAVORO & PREVIDENZA

Sgravio contributivo del 50% per tutto il periodo di affiancamento

Dall’INPS chiarimenti per le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori e lavoratrici in congedo di paternità e maternità

/ Federico ANDREOZZI

Mercoledì, 22 aprile 2026

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Con il messaggio n. 1343 di ieri, 21 aprile, l’INPS ha chiarito che, dal 1° gennaio 2026, lo sgravio contributivo del 50% previsto in favore dei datori di lavoro che assumono personale a termine in sostituzione di lavoratori o lavoratrici in congedo ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 151/2001 può essere fruito anche per il periodo di “affiancamento” successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.

Il chiarimento si è reso necessario in seguito all’introduzione, operata dall’art. 1 comma 221 della L. 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), del comma 2-bis all’art. 4 del DLgs. 151/2001, che ha appunto previsto, in caso di assunzione ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 dello stesso DLgs. 151/2001, la possibilità di prolungare il contratto di lavoro “per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino”.

L’INPS ha in prima battuta ricordato che, secondo quanto previsto dal comma 1 del menzionato art. 4, in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti per la fruizione di congedi legati alla maternità o alla paternità di cui allo stesso DLgs. 151/2001, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo. In forza del comma 2, poi, è previsto che l’assunzione di personale in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al DLgs. 151/2001, sia con personale a tempo determinato sia con lavoratori somministrati, possa avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo o con un anticipo superiore, laddove ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.

Ciò detto, l’istituto è passato all’analisi dello sgravio contributivo del 50% connesso a tali disposizioni e disciplinato dai successivi commi 3 e 4 dell’art. 4.
In particolare, il beneficio trova applicazione per i datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità – e nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla L. 546/87, ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del DLgs. 151/2001 – con l’ulteriore precisazione che, a fronte del tenore letterale della norma, tale requisito deve essere posseduto dal datore di lavoro al momento dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo.

Inoltre, ha evidenziato l’INPS, in forza del combinato disposto dei commi 4 e 5 dello stesso art. 4, i benefici contributivi di cui al comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento oppure per un periodo massimo di dodici mesi in caso di sostituzione delle lavoratrici autonome di cui al Capo XI dello stesso DLgs. 151/2001. In merito, l’ente previdenziale ha ricordato come alle posizioni contributive riferite ai datori di lavoro aventi titolo allo sgravio in esame venga attribuito, in seguito ad apposita istruttoria effettuata dalla Struttura territorialmente competente dell’istituto, il codice di autorizzazione “9R”, con il significato di “Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs 151/2001” (cfr., per chiarimenti e istruzioni operative per la fruizione dello sgravio, le circolari INPS 20 giugno 2000 n. 117 e 10 luglio 2001 n. 136 e il messaggio 31 maggio 2001 n. 93).

Come anticipato, con il menzionato art. 1 comma 221 della L. 199/2025, con il dichiarato intento di favorire la conciliazione tra la vita privata e il lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, è stata prevista la possibilità di affiancamento delle due figure, “sostituto/a” e “sostituito/a”, anche successivamente al rientro in servizio di quest’ultima e fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Dunque, anche per il periodo ulteriore di affiancamento, ha chiarito l’INPS, è possibile fruire dello sgravio contributivo in parola: a decorrere dal 1° gennaio 2026, al ricorrere dei requisiti poc’anzi menzionati, si può accedere allo sgravio contributivo di cui al comma 3 dell’art. 4 del DLgs. 151/2001 per il periodo di affiancamento successivo al rientro sia della lavoratrice, sia del lavoratore precedentemente in congedo (si veda “Il lavoratore a termine può affiancare la lavoratrice che torna dalla maternità” del 10 gennaio 2026) ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.

Da ultimo, l’INPS precisa che all’esito dell’attività istruttoria a cura della Struttura territorialmente competente sarà, quindi, possibile prolungare, per le posizioni contributive interessate, la validità del codice di autorizzazione “9R”, anche prescindendo dall’equivalenza delle qualifiche del “sostituto/a” e del “sostituito/a” e dal numero di lavoratori utilizzati, a condizione che venga rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni.

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