Con l’archivio del CNEL misurazione oggettiva della rappresentatività
La riorganizzazione dell’archivio dei contratti introduce soglie di sbarramento per i meno rappresentativi
La misurazione della rappresentatività potrà finalmente avvenire in modo certo e oggettivo.
Questo è quanto emerge dalla riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro annunciata dal Presidente del CNEL Renato Brunetta, ufficialmente approvata dalla Commissione dell’Informazione del CNEL.
Tale attività, giunta al termine dopo una fase sperimentale avviata dall’11 aprile 2025, dovrebbe consentire per la prima volta di disporre di una base informativa trasparente, accessibile e strutturata per settori ATECO, con schede contratto dettagliate e verificabili sui contenuti normativi e retributivi effettivamente applicati nelle imprese. Attraverso un’analitica e attenta opera di riorganizzazione dell’Archivio dei contratti collettivi, con la quale viene data priorità al loro reale radicamento in termini di lavoratrici e lavoratori coperti, sarà possibile individuare con precisione i contratti leader sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Si tratta di un traguardo fondamentale, considerando che, è bene ricordarlo, dall’individuazione di detti contratti dipendono rilevanti effetti giuridici. Pensiamo ai rinvii alla contrattazione leader che sono disseminati nel DLgs. 81/2015, come, ad esempio, nell’art. 13 comma 1 in tema di lavoro intermittente, nell’art. 23 sui limiti quantitativi dei contratti a tempo determinato e nell’art. 42 comma 5 in materia di apprendistato. Senza dimenticare il loro ruolo nella disciplina dei contratti di prossimità (art. 8 del DL 138/2011) o dello strumento della certificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 ss. del DLgs. 276/2003, nonché in tema di benefici normativi e contributivi, per il godimento dei quali il datore di lavoro è tenuto a rispettare proprio gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1 comma 1175 della L. 296/2006).
Da ultimo e de iure condendo il richiamo ai contratti leader per l’individuazione del “salario giusto”, che potrebbe essere contenuto nel prossimo decreto lavoro, annunciato per il 1° maggio.
Del resto, come confermato anche dalla stessa giurisprudenza (cfr. Cons. Stato n. 6770/2024), a oggi non esiste una definizione normativa che consenta di “misurare” il grado di rappresentatività sindacale e il vuoto normativo è stato nel tempo colmato dalla prassi dell’INL e dalla stessa giurisprudenza.
In linea generale, per misurare il grado di rappresentatività delle organizzazioni di categoria, si tiene conto: del numero complessivo delle imprese associate; del numero complessivo dei lavoratori occupati; della diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali); del numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti.
Per quanto riguarda, invece, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali (OO.SS.), lo stesso viene individuato attraverso la valutazione complessiva dei seguenti elementi: consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive. Secondo i dati diffusi proprio dal CNEL, circa 99 CCNL sottoscritti da CGIL, CISL e UIL coprono oltre il 97% dei lavoratori del settore privato, mentre circa 800 contratti riconducibili a sigle minori si applicano a poco più del 2%, pari a circa 350 mila lavoratori. Un dato significativo, che avrà un peso decisivo proprio in chiave di misurazione e di individuazione dei contratti leader.
In tal senso, la nuova organizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti introduce un criterio oggettivo di selezione dei contratti collettivi, fondato sul loro effettivo radicamento nel sistema produttivo, misurato attraverso i dati amministrativi INPS (UniEmens). A questo punto potranno essere collocati nella sezione dei contratti nazionali di settore solo i CCNL applicati ad almeno il 5% dei dipendenti di una divisione ATECO o al 3% in almeno una divisione nel caso di contratti multi-settoriali. Il deposito al CNEL non avrà più, quindi, una connotazione meramente formale ma potrà acquistare rilevanza sostanziale, tale da consentire di individuare i contratti realmente rappresentativi e applicati e di distinguere in modo trasparente tra contrattazione effettiva e contrattazione marginale.
Appare evidente come questo passaggio risulti significativo, soprattutto nel contrasto a fenomeni di dumping contrattuale e nel supporto, anche nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, a valutazioni oggettive di equivalenza contrattuale da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.
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