Modalità da snellire per il recupero della detrazione IVA da MLBO
Con la circolare n. 12 diffusa ieri, Assonime ha esaminato le modalità di recupero dell’IVA non detratta nelle operazioni MLBO, a seguito dei più recenti orientamenti di prassi.
L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, diramato la ris. n. 7/2026, con la quale ha riconosciuto che, nelle operazioni di MLBO, la società veicolo svolge un ruolo prodromico e funzionale rispetto all’attività economica esercitata dalla società risultante dalla fusione e può quindi detrarre l’IVA assolta sui costi di transazione.
In seguito, con la risposta a interpello n. 58/2026, l’Agenzia ha affrontato il tema del recupero dell’imposta non detratta nelle annualità pregresse, escludendo il ricorso alla dichiarazione integrativa e ammettendo, in presenza di determinati presupposti, il ricorso alla restituzione dell’imposta a norma dell’art. 30-ter del DPR 633/72.
Assonime rileva il sussistere di criticità quanto ai rimedi individuati per il recupero del credito maturato negli anni precedenti in capo alle imprese che non avevano esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA, secondo l’orientamento amministrativo dell’epoca. Secondo Assonime, il diritto alla detrazione rischia di essere compresso per il fatto che l’Amministrazione finanziaria non ammette, nella fattispecie, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa e condiziona l’istituto del rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72 al rispetto di “requisiti probatori particolarmente rigorosi”.
Inoltre, la circolare Assonime ravvisa qualche perplessità nella scelta dell’Agenzia, contenuta nella risposta a interpello n. 58, di fissare come dies a quo per il rimborso il 9 agosto 2024, ossia la data di deposito delle sentenze della Cassazione, con le quali è stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA nella fattispecie, ritenendo che in tale momento si sia formalizzato il “presupposto per la restituzione” dell’imposta.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941