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IMPRESA

Il fondo comune rivela la società di fatto

La Cassazione sottolinea come, emersa la società occulta, la liquidazione giudiziale dell’apparente imprenditore individuale si estenda a tutti soci

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 22 aprile 2026

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 10480, depositata ieri, si sofferma sulle differenze che intercorrono tra società di fatto (o occulta) e società irregolare.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accolto la richiesta della “liquidatela” giudiziale di un’impresa individuale di estendere la procedura concorsuale a coloro che, seppure indicati quali collaboratori familiari, risultavano avere operato come soci occulti di una società di fatto, con estensione della procedura a essi, in quanto soci illimitatamente responsabili ex art. 256 comma 1 del DLgs. 14/2019, e non operatività del limite annuale per l’assoggettamento a liquidazione di cui al secondo comma del citato articolo.

Contro tale decisione, i soggetti in questione deducevano, da un lato, di non avere mai svolto attività gestionale o intrattenuto rapporti con banche, clienti e fornitori, con conseguente difetto di prova dello svolgimento dell’attività in comune con l’imprenditore individuale, e, dall’altro, l’assenza della necessaria esteriorizzazione del rapporto sociale, quale elemento idoneo a ingenerare un affidamento incolpevole dei terzi circa la presenza di un vincolo societario; vincolo che non poteva considerarsi esistente sulla base delle mere relazioni di natura familiare.

La Suprema Corte reputa il ricorso infondato.
Si ricorda, innanzitutto, come la giurisprudenza di legittimità ravvisi l’esistenza di una società di fatto – società non riconoscibile dai terzi (e per questo detta anche “occulta”) – nei casi in cui si accerti che, a fronte della spendita del nome dell’attività economica in proprio da parte di un imprenditore individuale (già assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria), l’attività economica svolta sia in realtà riferibile a un soggetto collettivo distinto dall’imprenditore individuale (cfr. Cass. n. 36378/2023) e nel cui ambito i soci che non spendono il nome dell’attività ne condividono comunque il rischio; ciò nonostante il tutto sia, solo apparentemente, svolto dal soggetto già dichiarato insolvente.

A connotare la società di fatto (non riconoscibile) è, dunque, l’esistenza di un “fondo comune”.
Occorre, cioè, che tutti i soci partecipino all’esercizio dell’attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, con conferimenti tesi a costituire un patrimonio “comune” – sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (ex art. 2256 c.c.) e alle azioni esecutive dei loro creditori personali (ex artt. 2270 e 2305 c.c.) – attribuendo, per tal via, solidità alla decisione di condividere il rischio, seppure le operazioni figurino compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (cfr., tra le altre, Cass. nn. 204/2024 e 14365/2021).

La società di fatto rappresenta, quindi, un fenomeno economico “alternativo” rispetto a quello della società irregolare (cfr. Cass. nn. 11342/2024 e 16829/2013).
In quest’ultima, infatti, a presentare rilievo è il fatto che nei rapporti esterni ci sia l’esteriorizzazione del vincolo sociale; occorre cioè l’idoneità della condotta a ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza di una società (cfr. Cass. n. 24633/2021).

Ne consegue che, nel caso della società di fatto non riconoscibile risulta fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nell’iniziativa economica collettiva, nel senso che occorre la prova di condotte, da parte di coloro che non spendono il nome di una società, che comunque rivelino, per il loro carattere di sistematicità e concludenza, un vero rapporto societario.
Tra queste attività particolare significatività presentano la concessione di finanziamenti e il rilascio di garanzie ricollegabili a una costante opera di sostegno all’attività dell’impresa per il raggiungimento degli scopi sociali (cfr. Cass. nn. 4385/2023 e 27541/2019).

Tutto ciò premesso, la Suprema Corte evidenzia come, nel caso in esame, i giudici di merito avessero proprio accertato come le condotte dei ricorrenti a supporto dell’imprenditore già assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria fossero sufficientemente e inequivocabilmente indizianti di tutti gli elementi del rapporto societario.
Dagli atti di causa, infatti, risultavano il rilascio di garanzie personali a favore di diversi istituti di credito, la concessione in comodato gratuito di un immobile in cui veniva esercitata l’attività d’impresa e l’estinzione di debiti bancari con mezzi propri.
Tutte attività che dimostrano l’assunzione e la condivisione di un unico rischio di impresa tramite messa a disposizione di mezzi economici per una causa comune.
Correttamente, quindi, i giudici di merito avevano accertato l’esistenza di un’attività che si collocava ben oltre la mera affectio familiaris manifestantesi nel loro ruolo di collaboratori, assurgendo, in virtù della loro sistematicità, a reale sostegno all’attività di impresa con assunzione di un rischio comune.

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